Art. 9.
(Fruizione gratuita di servizi).

      1. I deputati usufruiscono gratuitamente, limitatamente al loro ufficio presso la Camera dei deputati, del servizio postale e del servizio telefonico. Usufruiscono, inoltre, gratuitamente sul territorio italiano dei servizi ferroviari, aerei e autostradali. Tali fruizioni terminano con la fine del mandato. Le stesse fruizioni vengono limitate nel periodo di campagna elettorale per elezioni politiche.

 

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L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.